Comune di Vicovaro
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Comune di Vicovaro,
Piazza Padre Pietro, n. 9
00029 Vicovaro (Rm)

Tel. 0774/498002
Fax 0774/498297

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Pagamento ICI 2008

COMUNE DI VICOVARO ( RM )

UFFICIO TRIBUTI

 

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI ( I.C.I. )
VERSAMENTO ACCONTO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

  1. Visto il Decreto Legge fiscale 93 del 2008;
  2. Vista la delibera di C.C.  n. 7 del 01/03/2008;

RENDE NOTO
Con il suddetto Decreto Legge fiscale 93 del 2008, è stata abolita l’imposta comunale sugli immobili per la prima casa;
Fino al 16 Giugno p.v. dovrà essere versata in acconto metà della rata relativa all’imposta comunale sugli immobili che non siano prima casa. Il versamento può anche essere effettuato per l’intero importo dovuto, a saldo.

L’imposta deve essere corrisposta  mediante versamento sul conto corrente postale n. 88701164 intestato a:
EQUITALIA GERIT SPA VICOVARO-RM-ICI.


L’imposta, per l’anno corrente, per fabbricati ed aree edificabili siti nel territorio di questo comune, resta determinata applicando al valore degli immobili stessi, come definito dall’art. 5 del D. Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504, l’aliquota ordinaria  del 6 per mille.

Per il corrente anno valgono le seguenti riduzioni e detrazioni come previsto dall’art. 10 del regolamento comunale sull’I.C.I., fermo restando l’inapplicabilità del comma 6.


                                                                                                      Articolo 10

RIDUZIONI E DETRAZIONI DELL’IMPOSTA

  1. L'imposta è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'Ufficio Tecnico Comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente.
  2. L’inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simile), superabile non con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia. Nonché le seguenti tipologie:

a) fabbricato oggetto di ordinanza sindacale di sgombero a seguito di calamità naturali;
b) fabbricato oggetto di ordinanza sindacale di sgombero per motivi di pubblica  incolumità;
c) fabbricato oggetto di ordinanza sindacale di demolizione;
d) fabbricato dichiarato inagibile dal Sindaco in base a perizia tecnica di parte;
e) fabbricato oggetto di demolizione e ricostruzione o oggetto di recupero edilizio ai sensi dell’art. 31, comma 1, lett. c), d), e), della legge 5 agosto 1978, n. 457.

  1. Si considerano tuttavia inagibili o inabitabili, comunque non utilizzati, gli immobili sottoposti ad intervento di manutenzione straordinaria  regolarmente autorizzato dagli uffici competenti del Comune per il periodo che va dalla data di inizio lavori alla data di ultimazione degli stessi oppure, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato è comunque utilizzato. Si fa altresì riferimento alle seguenti condizioni:
  2. gravi lesioni alle strutture orizzontali;
  3. gravi lesioni alle strutture verticali;
  4. fabbricato oggettivamente diroccato;
  5. fabbricato privo di infissi e dei servizi essenziali ( acqua, luce, gas ).
  6. Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome e anche con diversa destinazione, la riduzione è applicata alle sole unità dichiarate inagibili o inabitabili.
  7. Lo stato di inabitabilità o di inagibilità può essere accertato:

        a) mediante perizia tecnica da parte dell’ufficio tecnico comunale, con spese a carico del possessore interessato dell’immobile;
                b) da parte del contribuente con dichiarazione sostitutiva . Il Comune si riserva di  verificare la veridicità di tale dichiarazione, mediante il proprio ufficio tecnico o               professionista esterno.
           In ogni caso, la riduzione prevista al comma 1 ha decorrenza dalla data in    cui è accertato dall’ufficio tecnico comunale o da altra autorità o ufficio abilitato lo stato di  inabitabilità o di inagibilità ovvero dalla data  in cui la dichiarazione sostitutiva viene resa dal contribuente e  presentata  all’Ufficio Tributario.

  1. Dalla imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, intendendosi per tale, salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 103,29 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
  2. Di recepire ai fini dell’applicazione dell’imposta sull’abitazione principale, con relativa detrazione, le deliberazioni dell’organo competente.
  3. Di recepire la detrazione per immobili ceduti ad uso gratuito a parenti fino al primo grado, deliberate dall’organo competente. Specificando che si tratta di parentela in linea retta.
  4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivise, adibite ad abitazione principale nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari.
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